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Il TFR e la riforma della previdenza complementare |
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Che cos’è il Tfr?Il Tfr è l’acronimo di “Trattamento di Fine Rapporto” e consiste in un’integrazione al salario dei lavoratori dipendenti percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro (si parla di “retribuzione differita” o “liquidazione”). Si tratta di somme accantonate e rivalutate annualmente. In base all’art. 2120 Cod. Civ. “Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5” e, “con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente”. In sostanza il lavoratore presta annualmente al datore delle somme di denaro pari a circa il 7% del suo reddito. Alla scadenza del rapporto di lavoro tali somme dovranno essere restituite insieme ad un interesse costituito da una percentuale fissa (1,5%) a cui si aggiunge una percentuale variabile (75% dell’incremento percentuale tasso di inflazione). La riforma del TfrLa riforma previdenziale, resa necessaria dal contenimento della spesa e dalla sostenibilità del sistema previdenziale, si basa su due pilastri: sui versamenti contributivi obbligatori (all’Inps, Inpdap, Casse professionali) che assicurano la pensione base, e sui Fondi Integrativi (o Fondi Complementari). Con la l. 243/2004 il legislatore ha previsto il conferimento tacito (c.d. silenzio-assenso) del Tfr dei dipendenti privati in un Fondo pensione integrativo. Il successivo D. Lgs. 252/2005 ha dato attuazione alla norma, rivedendo tutta la normativa sui fondi pensione e prevedendo che il meccanismo del silenzio-assenso si applicasse nel 2008. La Legge Finanziaria 2007 (comma 749) ha anticipato la data di entrata in vigore della riforma al 1/1/2007. Sul sito di Rai News24 c’è un'intervista si Manuela Lasagna a Pierpaolo Baretta, segretario generale aggiunto della CISL, che spiega in modo molto chiaro i punti essenziali della riforma . Chi riguarda la riforma?Diretti interessati della riforma sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi; sono esclusi i dipendenti pubblici, per i quali il decreto, in attuazione delle disposizioni della legge delega, prevede che, in attesa dell’emanazione di specifica disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente (d. lgs. 124/1993) I tempi per effettuare la scelta sulla destinazione del TfrTutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei lavoratori domestici), in attività al 31 dicembre 2006, devono effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr entro il 30 giugno 2007. Tutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei lavoratori domestici), assunti dopo il 31 dicembre 2006, devono effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr entro sei mesi dall’assunzione. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005, “[p]rima dell'avvio del periodo di sei mesi […], il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del Tfr maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il Tfr maturando e' destinato alla scadenza del semestre.” Le possibilità di sceltaIl dipendente può anzitutto scegliere di lasciare il Tfr presso la propria azienda, al proprio datore di lavoro. Tale scelta è revocabile perché ogni anno il dipendente può decidere destinare il suo Tfr a un Fondo Complementare. Se l’azienda ha in organico meno di 50 lavoratori il Tfr può essere gestito (reinvestito) dal datore nell’azienda, e reso disponibile al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. Invece per le aziende con un numero di lavoratori superiore o uguale a 50, il Tfr dei dipendenti che non lo hanno destinato ad un Fondo diverso, confluisce in un fondo gestito dall’Inps. In effetti tutto rimane immutato ad eccezion fatta per le aziende con numero di dipendenti uguale o superiore a 50. Il dipendente ha poi la possibilità di aderire ad una forma pensionistica complementare. Tale scelta è irrevocabile. Il lavoratore potrà decidere di cambiare fondo, ma non potrà più optare di lasciare il Tfr futuro presso il datore di lavoro. Come effettuare la scelta?Per esercitare la scelta sulla destinazione del Tfr bisogna utilizzare gli appositi moduli (approvati con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007). Una volta compilato, il modulo deve essere restituito al datore di lavoro che è tenuto a rilasciare copia controfirmata per ricevuta. Tale procedura deve essere seguita anche se si sceglie di mantenere il Tfr futuro presso il proprio datore di lavoro. Che succede se non si effettua alcuna scelta?Il silenzio del lavoratore dipendente si considera come un'implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento (Silenzio-Assenso). Se entro il termine stabilito (30 giugno per i lavoratori già in attività al 31 dicembre 2006 oppure sei mesi dalla data di assunzione, se successiva al 31 dicembre 2006), il lavoratore non esprime alcuna indicazione sulla destinazione del Tfr, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dall’accordo aziendale oppure, in mancanza di accordo aziendale, dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma individuata con accordo aziendale o, in mancanza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, denominata FondInps, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. I fondi pensione che ricevono il Tfr per effetto della modalità di scelta tacita devono investire le risorse nella linea a contenuto più prudenziale. Di fronte all’assenza di una qualsivoglia manifestazione di volontà da parte del lavoratore, assenza che il legislatore ha deciso di “forzare”, intendendola come assenso al trasferimento del Tfr ad un fondo pensione, è stato quindi previsto l’investimento nel comparto di investimento più “sicuro”. Il dato da evidenziare è che la decisione (esplicita o tacita) di aderire alla previdenza complementare è sempre irrevocabile. Cosa scegliere[Cit. Il sole 24 ore ]
Quest’ultimo punto ha sollevato un problema morale. E’ possibile che due lavoratori che abbiano ricevuto per lo stesso periodo di tempo la stessa retribuzione si trovino a godere di una pensione di importo molto diverso. Infatti i lavoratori, da un lato, possono scegliere di continuare con il vecchio sistema del Tfr aziendale o aderire a un fondo integrativo, dall’altro, nel caso imbocchino la strada dei fondi pensione, possono decidere di affidarsi a fondi più o meno rischiosi. Parte delle future prestazioni previdenziali di cui i lavoratori potranno godere, come ammette il presidente della Commissione di vigilanza dei fondi pensione Scimia, sarà determinata dalla propensione al rischio del singolo lavoratore e in sostanza dalla buona sorte degli investimenti del fondo. C’è da aggiungere che i fondi pensione italiani a rischio non elevato attualmente non sembrano garantire rendimenti significativamente superiori a quelli del Tfr. (Cfr. Marotta). Quindi ci si chiede se in questo momento sia opportuno compiere la scelta irreversibile della previdenza integrativa, e rinunciare agli indubbi vantaggi del Tfr (rendimento certo, anche se basso, al riparo dall’inflazione), o magari attendere un paio di anni cosicché il mercato possa dare un primo responso sull'effettiva convenienza dei fondi pensione. Altre risorse
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Ultimo aggiornamento ( venerdė 14 settembre 2007 ) |
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